Scuola: dopo 13 anni, un concorso a cattedre iniziato male e che rischia di finire peggio

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Dopo 13 anni dall'ultimo concorso a cattedra, il Prof. Profumo, ex Ministro alla Pubblica Istruzione nel Governo Monti, ha stabilito di avviare la procedura di bando per un nuovo concorso che metta in servizio circa 12 mila docenti di ogni ordine e grado, con contingentamento su base regionale. Un concorso che, come noto, ha visto l'opposizione e la critica di tutti i sindacati di categoria (per controprova, fate una ricerca su Google e vedrete).

Ciò, però, non è tutto. Se la decisione di bandire un concorso è stata oggetto di critiche anche aspre, peggio ancora si sta mostrando il suo progredire.

Anzitutto il bando sembra essere fallace in diversi punti.

In primis, contestate alcuni requisiti, come ad esempio l'esclusione dei laureati tra il 2001 e il 2012 (art. 2, c. 3, lettera b), i docenti di ruolo (art. 2, c. 6) e la limitazione della scelta a una sola regione, contrariamente a quanto disposto nel Decreto legislativo 297/94.

Continuando, la prova preselettiva, molto discussa nelle modalità di compimento, è stata anch'essa oggetto di ricorso. La contestazione, accettata in sede di TAR Lazio in via cautelativa, è dovuta all'alta soglia di superamento, stabilita da bando in 35/50 ed impugnata al momento con successo per essere abbassata a 30/50. Ovviamente lo stesso principio (basato in pratica sulla valutazione minima dei 6/10) vale per le prove successive (scritto, pratica ed orale).

Ancora, le stesse prove scritte risultano a mio avviso discriminatorie. Alcune classi di concorso, infatti, vengono trattate come la mera sommatoria di due discipline. Accade così che per queste classi concorsuali (come ad esempio l'A049 Matematica e Fisica) i candidati debbano superare due prove scritte (invece di una appositamente creata per la classe di concorso) poichè devono superare la soglia prevista dal bando in entrambe le prove, e non con la media fra esse, seppur pesata nel caso in cui il voto sia espresso in trentesimi per una prova ed in quarantesimi per l'altra.

Ulteriore oggetto di contestazione è la fase di passaggio fra la prova scritta e quella pratica. Secondo alcuni sindacati di categoria, quest'ultima deve essere conteggiata (e far punteggio) insieme alle prove scritte, e non considerata separatamente. Altresì, oggetto di procedura di ricorso è stata anche l'obbligatorietà della prova in lingua straniera per alcune classi di concorso.

Tutto in barba al Decreto Legislativo 297/94 che all’articolo 400, commi 1-12 regola lo svolgimento di tutta la procedura concorsuale. Per l’accesso alla scuola elementare, può essere sostenuta una prova facoltativa scritta e orale di verifica delle competenze su una lingua straniera; per la scuola superiore, può essere stabilita una prova ulteriore grafica o pratica che deve essere valutata congiuntamente alla prova scritta, soltanto al termine delle quali deve essere conseguito il punteggio complessivo di 28/40.

Vogliamo continuare? Ma sì, facciamoci del male.

Altra polemica è generata dalla poca uniformità nella valutazione delle verifiche scritte. Il Miur ha infatti comunicato alle commissioni le linee generali: dei criteri di valutazione, attraverso indicatori standard (pertinenza, correttezza linguistica, completezza e originalità), che ogni singolo raggruppamento di commissari e presidenti ha fatto propri e contestualizzati, in base alle peculiarità della disciplina. Ma qui nascono i problemi. La libertà di interpretazione delle indicazioni ministeriali starebbe infatti producendo un’eccessiva disomogeneità nella valutazione delle stesse prove. Con il rischio che un elaborato corretto nel Lazio potrebbe essere giudicato diversamente se corretto in Lombardia rispetto a quello verificato dalle commissioni della Sicilia o dell’Abruzzo. Ma i problemi non finiscono qui. Attraverso dei rumors è trapelato che le griglie di correzioni preparate da alcune commissioni sarebbero addirittura incappate in errori numerici: quella in Umbria, incaricata di seguire le sorti per diventare docente di scuola d’infanzia, non consentirebbero ad esempio, sempre tenendo conto i cinque descrittori indicati dal Miur, di acquisire il punteggio massimo. Si è dovuti ricorrere, in fretta e furia, alla rettifica.

Come attraverso rettifiche si è dovuti passare per alcune classi di concorso in Calabria, dove ad esempio è stata emessa graduatoria per la classe di concorso A049, ma non per l'A047 (ricordiamo che per superare la prova scritta A049, bisogna superare sia lo scritto di A047 che quello di A038). Come si fa, dico io, ad emanare graduatoria di una classe di concorso che nasce dalla somma di altre due, se una di queste due manca? Ed infatti, prontamente, l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria ha emesso avviso prot. n. AOODRCAL. 7034, inerente il rinvio a data da destinarsi della prova pratica della classe di concorso A049, adducendo fra le motivazioni quanto testualmente citato “Alla data odierna la Commissione giudicatrice del concorso per la classe 47/A – Matematica nei Licei e nel biennio degli istituti Tecnici e Professionali non ha ultimato i lavori relativi alla correzione della prova scritta". Nessun cenno, però, viene dato sul fatto se la graduatoria A049 della prova scritta sia ancora valida o meno.

Potrei proseguire oltre; non lo faccio per mero amor proprio e per sopraggiunti conati di vomito.
C'è da dire che questo non è un bando di concorso, ma una specie di groviera con buchi tanto grandi quanto malriuscita è tutta la procedura. Se, poi, si pensa che i vincitori di concorso dovrebbero prender servizio dall'1 Settembre 2013 ed ancora oggi nessun Ufficio Scolastico Regionale ha emesso i risultati delle prove scritte per tutte le classi di concorso bandite sul proprio territorio, la frittata è bell'e completa.